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Violazione divieto circolazione COVID -19 (c.d. Corona Virus). Quali sono le conseguenze e quali i possibili rimedi?

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L'articolo in oggetto, prendendo le mosse dai riferimenti normativi in materia, analizza in modo semplice e facilmente comprensibile per tutti, in quali casi è possibile incorrere nella commissione del reato previsto dall'art. 650 c.p. e quali sono i possibili rimedi e/o strategie legali da porre in essere in siffatte ipotesi.

COVID-19

 

Come ampiamente reso noto dalle Autorità qualora non si rispetti l’ultimo decreto emanato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri datato 11 marzo 2020 si può incorrere nel reato di cui all’art. 650 del codice penale.

 

Ma quali sono le conseguenze a livello legale?

Per rispondere a questa domanda bisogna prima di tutto chiarire una cosa: non si tratta di una semplice sanzione amministrativa ma di un più grave reato penale punibile con ammenda o addirittura con l’arresto.

Nello specifico, secondo l’art. 650 c.p. “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Si tratta di una cosiddetta norma penale in bianco, in cui cioè la norma rinvia ad una altra fonte legislativa, che nel caso del Corona Virus risulta essere l’ultimo DCPM datato 11 marzo 2020.

Nel caso che ci occupa, il bene giuridico tutelato risulta essere chiaramente la salute pubblica e soggetto attivo del reato può essere chiunque essendo il Decreto rivolto a tutti i soggetti presenti su territorio italiano.

Le condotte incriminate, sempre in ottica COVID-19, risultano essere piuttosto chiare. Nello specifico, sono vietati gli spostamenti a meno che questi non siano giustificati:

  • da comprovate esigenze lavorative; ad esempio, impossibilità di effettuare il proprio lavoro da remoto (c.d. smartworking);
  • da situazioni di necessità; ad esempio, fare la spesa, comprare il cibo per i propri animali domestici o portare questi ultimi a fare i bisogni o altre situazioni specifiche.
  • da motivi di salute; ad esempio, per recarsi dal medico o per portare i propri amici a quattro zampe dal veterinario;
  • per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

 

Una sorta di deroga a tali divieti risulta essere lo sport (almeno per il momento) a patto che questo sia praticato individualmente, all’aria aperta e rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro. Resta dubbia, invece, la possibilità di passeggiare: il Decreto non ne fa menzione ed in generale invita (non obbliga) tutti a stare a casa; allo stesso tempo per non le vieta espressamente quindi per ora sembrerebbe un’attività consentita.Sport e Corona Virus

 

 

 

In ogni caso, è sempre obbligatorio portare con se l’autocertificazione che attesti la ragione per la quale vi state muovendo (sia a piedi che in macchina!).Autocertificazione COVID 19

Tornando agli aspetti legali oggetto del presente approfondimento, occorre dire sin da subito che il reato previsto dall’art. 650 c.p., trattandosi di una contravvenzione, risulta essere punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

 

Cosa devo fare se mi viene contestato il reato?

Per prima cosa niente panico. Prima di prendere autonome iniziative si consiglia di contattare un avvocato penalista.

Ed infatti, come sopra detto, il reato è punibile con un’ammenda fino a duecentosei euro o con l’arresto fino a tre mesi ed è di competenza del Tribunale in composizione monocratico.

Per tale, ragione, considerando che la difesa tecnica in Italia è obbligatoria se non nominerete un avvocato di fiducia ve ne verrà assegnato uno d’ufficio.

Fatto ciò, le possibilità di vostra difesa nella maggior parte dei casi si riducono a due possibilità che dovrete valutare insieme al vostro legale di fiducia:

  • qualora riteniate che la contestazione è ingiusta, e siete in grado di provare (ad esempio tramite presentazione di un certificato medico che giustifichi lo spostamento) che l’addebito mosso dalla procura è infondato, si affronta il processo innanzi al Tribunale Monocratico. In questo caso, sarà possibile ottenere un’assoluzione piena (ad esempio, perché il fatto non sussiste), non sarete tenuti al pagamento di nulla in favore dello Stato ed avrete la fedina penale pulita;
  • qualora, invece riteniate di aver commesso il reato e le possibilità di difesa giudiziale risultino essere quantomeno dubbie può essere opportuno ricorrere allo strumento dell’oblazione. OblazioneAttraverso tale istituto, previsto dall’art. 162 bis c.p., l’imputato può essere ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, oppure prima del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della ammenda stabilita dalla legge (nel caso specifico, quindi, una somma pari a €103,00) per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. In tale ipotesi, il reato viene dichiarato estinto e nessuna iscrizione viene fatta sul casellario giudiziale (la c.d. fedina penale resta pulita).

 

Avv. Alessandro Terracina

 

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