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La costituzione di parte civile nel processo penale: come farla e perché preferirla alla classica azione civile

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L'articolo in oggetto, ponendosi in un'ottica semplificata per coloro che non sono esperti di diritto penale, spiega in modo sintetico cos'è la costituzione di parte civile, quali requisiti debba avere e le ragioni per cui preferire quest'ultima alla classica azione civilistica.

Oblazione

Iniziamo da un esempio pratico che più volte accade nella vita lavorativa di un avvocato.
Un cliente viene a studio e domanda: “Avvocato ho subito una truffa e voglio recuperare i soldi. Come mi devo comportare? Devo fare una denuncia penale o meglio una citazione ed un processo civile ordinario? In quanto tempo posso recuperare il mio denaro?”
Costituzione di parte civile
Prima di rispondere in modo esplicito alla domanda occorre approfondire il tema in oggetto.
Ed infatti, molto spesso il cliente pone la domanda senza avere un background conoscitivo che gli possa permettere di comprendere appieno la risposta.

Che significa costituirsi parte civile nel processo penale?

Attraverso la costituzione di parte civile il diritto processuale penale italiano consente alla persona offesa di un reato di richiedere il risarcimento dei danni direttamente nel processo penale .
In altre parole, anziché iniziare un ordinario processo civile per risarcimento danni, la vittima di un reato, introduce un più snello e veloce procedimento all’interno del processo penale contro il reo, mediante il quale può chiedere: il risarcimento dei danni, il rimborso delle spese di giudizio ed eventualmente la restituzione dei beni di cui il danneggiato sia stato privato (ad esempio, nel caso di furto ex art. 624 c.p.).
La costituzione di parte civile comporta quindi il passaggio da semplice persona offesa a parte processuale vera e propria con tutti i diritti ed obblighi connessi.

Chi può costituirsi parte civile?

È legittimata a costituirsi parte civile qualsiasi persona fisica o giuridica che ha subito le conseguenze dannose di un reato. Con riferimento alle persone fisiche possono costituirsi, inoltre, parte civile gli eredi universali del danneggiato.

In che modo ed entro quando ci si può costituire parte civile?

Costituzione di parte civile
Il soggetto che intende costituirsi parte civile deve, per mezzo del suo avvocato munito di apposita procura speciale, predisporre e depositare entro un certo termine la c.d. costituzione di parte civile. Nello specifico, si tratta di un atto che deve avere determinati requisiti affinché sia ammissibile nel processo penale. In particolare, esso deve avere forma scritta e contenere, secondo quanto previsto dall’art. 78 c.p.p.:
1. Le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante.
2. Le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo.
3. Il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura.
4. L’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda.
5. La sottoscrizione del difensore.

La costituzione di parte civile deve essere depositata entro un termine ben preciso affinché sia ammessa dal giudice: l’apertura del dibattimento. Solitamente questo momento coincide con la prima udienza dibattimentale ed avviene subito dopo il controllo di regolare costituzione delle parti.
E’ ben possibile che la richiesta di costituzione di parte civile sia depositata anche prima dell’udienza dibattimentale presso la cancelleria del giudice competente.

Revoca ed esclusione della parte civile

La richiesta di costituzione di parte civile è rimessa al vaglio di ammissibilità del giudice competente. In altre parole, l’organo giudicante può decidere di escludere la parte civile dal processo penale qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalla legge; ciò avviene quando non sono rispettati i termini stabiliti dalla legge e nel caso in il soggetto richiedente non abbia la capacità processuale.
Si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto abbia subito un tentativo di truffa e che grazie al suo ingegno abbia evitato all’ultimo momento la consumazione completa del reato salvando il suo patrimonio. E’ evidente che nel caso specifico, non avendo egli subito alcun danno dal mero tentativo non potrà costituirsi parte civile nel processo penale; ed infatti, ove tentasse egualmente di depositare la costituzione di parte civile il giudice ne sancirebbe certamente l’inammissibilità.

L’eventuale esclusione è un atto esclusivamente processuale e si riferisce solo al processo penale, pertanto il danneggiato potrà sempre far valere il suo diritto in sede civile anche dopo l’esclusione dal procedimento penale.

La costituzione di parte civile può essere revocata?

La risposta deve certamente essere positiva. La revoca da parte del danneggiato è, quindi, perfettamente configurabile, può avvenire in ogni stato e grado del procedimento, e può essere espressa o tacita.
In particolare, si considera espressa quando viene effettuata mediante dichiarazione personale o del procuratore in udienza o con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e poi notificato alle altre parti; si considera, invece, revoca tacita quando si desume dal comportamento della parte: ad esempio, se la parte civile non presenta le conclusioni o se promuove la richiesta di risarcimento in sede civile.

In definitiva è meglio costituirsi parte civile o agire per la classica via civilistica?

Giudice
Alla luce di quanto sinora esposto la costituzione di parte civile deve certamente ritenersi preferibile rispetto all’ordinario processo civile per molteplici ragioni.
In primo luogo, per le tempistiche: è ben noto che in media un procedimento penale è molto più rapido e veloce rispetto ad un procedimento civile. Ed infatti, la procedura penale è più snella e semplice rispetto alla macchinosa e complessa procedura civile.
In secondo luogo, per la duplice tutela che offre la scelta penalistica: nel caso in cui il danneggiato veda esclusa dal giudice la sua domanda di costituzione di parte civile quest’ultimo potrà sempre adire il giudice civile al fine di veder tutelati i propri interessi. Diversamente, qualora dovesse agire al contrario adendo prima il giudice civile non potrebbe in un secondo momento costituirsi parte civile nel processo penale per via della decorrenza dei termini di cui sopra.
Infine, il processo penale è da preferirsi al civile per via delle spese processuali: queste ultime nel processo penali sono sensibilmente inferiori rispetto ai procedimenti civili.

Si consiglia, in definitiva, di adire il giudice civile esclusivamente nel caso in cui la richiesta risarcitoria sia talmente complessa da meritare una maggiore preparazione in materia civilistica da parte dell’organo giudicante. In tutti gli altri casi, appare preferibile la tutela penalistica mediante la costituzione di parte civile.

Avv. Alessandro Terracina

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